Stomia e agevolazioni legge 104
giugno 23, 2021
Cari Amici, la Legge n.104 del 1992 è un riferimento importante perché è in essa che viene descritta e quindi resa esattamente identificabile, la condizione di diversa abilità, più sbrigativamente definita di “handicap”; vale a dire, come recita l’art.3 comma I: "È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".
Ora, però, va ricordato che tale norma è spesso invocata anche per ottenere gli indispensabili permessi lavorativi - riservati ai lavoratori dipendenti - necessari a sé stessi ovvero per accudire i propri cari o per ottenere l’avvicinamento al posto di lavoro. È qui che deve farsi un essenziale distinguo e cioè: a tali benefici accedono solo coloro, o gli stretti congiunti di coloro che ottengono il riconoscimento di cui all’art.3, comma III, che indica quale requisito essenziale per la rivendicazione di tali diritti l’accertamento della connotazione di gravità, che sussiste "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".
Dove sia accertato tale presupposto, oltre al lavoratore, possono accedere ai benefici: i genitori (anche adottivi od affidatari) del disabile, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il II° grado, ma anche del III° grado, qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto (v. legge n.76/2016, art. 1, commi 36 e 37,) della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età, oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. n. 183/2010). Possono essere assimilate alla situazione di “mancante” quelle di divorzio, separazione o abbandono, purché debitamente certificate dall’Autorità Pubblica.
In particolare, seppur per sommario riepilogo, al lavoratore è consentito scegliere tra una o due ore di riposo giornaliero (a seconda dell’orario lavorativo, più o meno lungo di 6 ore), ovvero optare per tre giorni permesso, frazionabili. I genitori dei bambini di età inferiore ai 3 anni possono scegliere tra i permessi di tre giorni, frazionabili o prolungare il congedo parentale, percependo un’indennità pari al 30% della retribuzione, peraltro con distinzioni ulteriori per adottivi ed affidatari. Il beneficio in argomento decade nel caso di ricovero a tempo pieno presso una struttura pubblica o privata, a meno che il paziente versi in stato terminale, ovvero necessiti di certificata assistenza in loco, o di doversi recare all’esterno della struttura di ricovero per le necessarie terapie.
È opportuno ricordare che nel caso il dipendente che fruisca dei permessi debba percorrere più di 150 Km per recarsi ad assistere il disabile grave, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata da idonea documentazione del raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. È anche utile tenere presente che i disabili gravi, che hanno subito amputazioni o con grande difficoltà nella deambulazione, possono essere esentati dal pagamento del “bollo auto”; parimenti, per l’acquisto di un’autovettura, è possibile accedere alla riduzione dell’iva al 4% e alla detrazione del 19% sul relativo prezzo. È stato oggetto di specifica nota interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica (n.44274/2012) il caso di un dipendente che ha richiesto permessi per assistere un congiunto lavoratore, in situazione di handicap grave, che fruiva per sé stesso della L.104/92. Il Dipartimento ha chiarito che il congiunto, ove debba assentarsi per svolgere attività nell’interesse del portatore di handicap grave, ma che non ne richiedano la presenza, può disporre dei permessi anche nelle giornate in cui il disabile si rechi regolarmente al lavoro.
Poiché l’apparato burocratico amministrativo dello Stato ha subito le conseguenze del coronovirus, è utile ricordare la possibilità di accedere ad una “certificazione provvisoria” dello stato di handicap in connotazione di gravità. Tale attestazione può essere rilasciata da un medico della ASL specialista nella patologia, asseverando altresì che il disabile ha difficoltà socio-lavorative, di relazione e di situazione. Ovviamente, ove la certificazione provvisoria non venisse poi confermata dalla Commissione medica, i benefici medio tempore ottenuti dovranno essere restituiti.
Prima di concludere il nostro sintetico excursus, merita di essere ricordata la possibilità di anticipare la data di pensionamento qualora si assista (c.d. caregiver) un familiare con accertata connotazione di gravità. Ferma l’opportunità di consultare un qualificato Centro di Assistenza Fiscale, il riferimento normativo è nell’Ape Sociale con 63 anni di età e 30 di contribuzione, avendo attenzione che tale previsione, salvo possibile proroga, scadrà il 31 dicembre 2020, tenendo altresì d’occhio le ormai prossime date di scadenza delle domande, peraltro già pubblicate dall’INPS. Altra possibilità è quella offerta dalla “Quota 41” anni di contribuzione unitamente all’essere un lavoratore “precoce”, ferma nelle due ipotesi la comprovata convivenza con il familiare disabile, da almeno sei mesi. La situazione di emergenza mondiale e nello specifico, nazionale, suggerisce di affrontare i necessari iter amministrativi con ampio anticipo.
Un caro saluto a voi tutti Diego Palazzoli
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